Credito d'imposta
Attivo
Credito d’imposta per cuochi professionisti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - soggetto gestore: Invitalia
- Tutta Italia
- A sportello, senza scadenza
Di cosa si tratta
Agevolazioni per il settore della ristorazione
Avviso
Con il decreto direttoriale 12 ottobre 2023, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Con il medesimo decreto direttoriale è definito l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché, relativamente ai lavoratori autonomi, alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Cos'è
La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.
A chi si rivolge
Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.
L’agevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione delle istanze
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.
I termini per la presentazione delle domande, da inviare tramite la procedura informatica accessibile con SPID, CNS o CIE, sono scaduti il 3 aprile 2023.
Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Con il decreto direttoriale 12 ottobre 2023, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato 1 e Allegato 2).
Con il medesimo decreto direttoriale è definito l’elenco dei soggetti (Allegato 3) per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché, relativamente ai lavoratori autonomi, alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
Come previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale 1° luglio 2022, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello di pagamento F24, che dovrà essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il codice tributo per l’utilizzo dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 117, della legge 178/2020, è istituito con Risoluzione n. 71 del 19/12/2023
Normativa
- Decreto direttoriale 12 ottobre 2023
- Decreto direttoriale 29 novembre 2022
- Decreto interministeriale 1° luglio 2022
- Articolo 1, comma 117 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (cd. Legge di bilancio 2021), modificato dall’articolo 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it), licenza CC BY 3.0 IT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-cuochi-professionisti
Avviso
Con il decreto direttoriale 12 ottobre 2023, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Con il medesimo decreto direttoriale è definito l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché, relativamente ai lavoratori autonomi, alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Cos'è
La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.
A chi si rivolge
Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.
L’agevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione delle istanze
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.
I termini per la presentazione delle domande, da inviare tramite la procedura informatica accessibile con SPID, CNS o CIE, sono scaduti il 3 aprile 2023.
Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Con il decreto direttoriale 12 ottobre 2023, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato 1 e Allegato 2).
Con il medesimo decreto direttoriale è definito l’elenco dei soggetti (Allegato 3) per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché, relativamente ai lavoratori autonomi, alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
Come previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale 1° luglio 2022, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello di pagamento F24, che dovrà essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il codice tributo per l’utilizzo dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 117, della legge 178/2020, è istituito con Risoluzione n. 71 del 19/12/2023
Normativa
- Decreto direttoriale 12 ottobre 2023
- Decreto direttoriale 29 novembre 2022
- Decreto interministeriale 1° luglio 2022
- Articolo 1, comma 117 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (cd. Legge di bilancio 2021), modificato dall’articolo 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it), licenza CC BY 3.0 IT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-cuochi-professionisti
Agevolazione
- Tipo di agevolazione
- Credito d'imposta
- Intensità base
- 40% del costo
Regime di aiuto
Aiuto in regime de minimis.
Prima di candidarti verifica il plafond de minimis già utilizzato dalla tua impresa negli ultimi tre esercizi: il contributo si somma agli altri aiuti ricevuti in questo regime.
Regime de minimis (citato nella scheda MIMIT)
A chi si rivolge
Destinatari
- Professionisti
Requisiti
Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.
Territorio
Tutta Italia: imprese con sede legale o operativa sul territorio nazionale.
Compatibilità ATECO
Tutti i settori. Il bando non limita i codici ATECO ammessi; valgono i requisiti su dimensione e sede dell'impresa.
Cosa finanzia
Spese ammissibili
- Macchinari e impianti
- Formazione
Spese ammissibili (mimit.gov.it): Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Regole e massimali
- Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Spese non ammesse
Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
Come si presenta la domanda
Istruzioni
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.
I termini per la presentazione delle domande, da inviare tramite la procedura informatica accessibile con SPID, CNS o CIE, sono scaduti il 3 aprile 2023.
I termini per la presentazione delle domande, da inviare tramite la procedura informatica accessibile con SPID, CNS o CIE, sono scaduti il 3 aprile 2023.
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