Credito d'imposta
Attivo
Credito d’imposta Società Benefit
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - soggetto gestore: Invitalia
- Tutta Italia
- A sportello, senza scadenza
Di cosa si tratta
50% delle spese di costituzione o trasformazione
Credito d'imposta
Chiusura
Termine presentazione domande: 15 giugno 2022
Avviso
Con decreto direttoriale 27 luglio 2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.
Cos’è
Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1).
L'importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).
A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Le agevolazioni
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione delle istanze
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto del direttoriale 4 maggio 2022.Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema d'istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Le istanze sono state presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Per i soggetti non amministrati da persone fisiche bensì da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica è possibile previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
Pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Con decreto direttoriale 27 luglio 2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ssmmii (Allegato 1).
Nello stesso decreto direttoriale è, altresì, riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (Allegato 2).
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Normativa
- Decreto direttoriale 27 luglio 2022
- Decreto direttoriale 4 maggio 2022
- Decreto interministeriale 12 novembre 2021
- Articolo 38-ter, comma 1 e comma 2-bis (introdotto dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it), licenza CC BY 3.0 IT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-societa-benefit
Credito d'imposta
Chiusura
Termine presentazione domande: 15 giugno 2022
Avviso
Con decreto direttoriale 27 luglio 2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.
Cos’è
Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1).
L'importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).
A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Le agevolazioni
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione delle istanze
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto del direttoriale 4 maggio 2022.Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema d'istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Le istanze sono state presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Per i soggetti non amministrati da persone fisiche bensì da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica è possibile previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
Pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Con decreto direttoriale 27 luglio 2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ssmmii (Allegato 1).
Nello stesso decreto direttoriale è, altresì, riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (Allegato 2).
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Normativa
- Decreto direttoriale 27 luglio 2022
- Decreto direttoriale 4 maggio 2022
- Decreto interministeriale 12 novembre 2021
- Articolo 38-ter, comma 1 e comma 2-bis (introdotto dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it), licenza CC BY 3.0 IT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-societa-benefit
Agevolazione
- Tipo di agevolazione
- Credito d'imposta
- Intensità base
- 50% delle spese ammissibili
Regime di aiuto
Aiuto in regime de minimis.
Prima di candidarti verifica il plafond de minimis già utilizzato dalla tua impresa negli ultimi tre esercizi: il contributo si somma agli altri aiuti ricevuti in questo regime.
Regime de minimis (citato nella scheda MIMIT)
A chi si rivolge
Requisiti
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Territorio
Tutta Italia: imprese con sede legale o operativa sul territorio nazionale.
Compatibilità ATECO
Tutti i settori. Il bando non limita i codici ATECO ammessi; valgono i requisiti su dimensione e sede dell'impresa.
Cosa finanzia
Spese ammissibili
- Formazione
- Consulenze specialistiche
- Brevetti e marchi
Spese ammissibili (mimit.gov.it): Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Regole e massimali
- Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Spese non ammesse
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
Come si presenta la domanda
Istruzioni
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto del direttoriale 4 maggio 2022.Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema d'istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Le istanze sono state presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Per i soggetti non amministrati da persone fisiche bensì da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica è possibile previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
Le istanze sono state presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Per i soggetti non amministrati da persone fisiche bensì da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica è possibile previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
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