Dimensione d'impresa (micro, piccola, media): come si calcola e perché conta

Occupati, fatturato, totale di bilancio, imprese associate e collegate: la definizione europea di PMI spiegata con esempi.

La dimensione d'impresa è uno dei parametri più ricorrenti nei bandi: determina l'ammissibilità (molte misure sono riservate alle PMI), l'intensità dell'aiuto (le piccole imprese ricevono percentuali più alte) e talvolta la procedura. La definizione è europea, contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE e riprodotta nell'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, e in Italia è stata recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005. Sbagliare il calcolo significa dichiarare il falso in domanda, con conseguente revoca del contributo anche a distanza di anni.

Le soglie

La categoria si determina con due parametri: gli occupati (sempre) e, in alternativa tra loro, il fatturato o il totale di bilancio.

  • Microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  • Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  • Media impresa: meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il requisito degli occupati è obbligatorio; tra fatturato e totale di bilancio basta che uno dei due rispetti la soglia. Un'impresa con 40 occupati, 12 milioni di fatturato e 8 milioni di totale di bilancio è quindi una piccola impresa. Chi supera le soglie della media impresa è una grande impresa.

Come si contano gli occupati: le ULA

Gli occupati si misurano in unità lavorative annue (ULA): una persona che ha lavorato a tempo pieno per tutto l'anno vale 1; i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali o assunti in corso d'anno contano in proporzione. Rientrano nel calcolo dipendenti, persone che lavorano per l'impresa in posizione subordinata, proprietari-gestori e soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari. Sono esclusi apprendisti e studenti con contratto di formazione, oltre alla durata dei congedi di maternità e parentali.

Il punto decisivo: imprese autonome, associate e collegate

La dimensione non si valuta sulla singola società ma sull'insieme delle imprese con cui esistono relazioni di partecipazione o controllo. La Raccomandazione distingue tre situazioni.

Impresa autonoma

Non detiene partecipazioni pari o superiori al 25% del capitale o dei diritti di voto di altre imprese e non è partecipata per il 25% o più da altre imprese (con eccezioni per determinati investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, investitori istituzionali, purché non vi sia collegamento). I dati da considerare sono solo i propri.

Impresa associata

Esiste una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 25% ma non superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto, senza controllo. Ai dati dell'impresa si aggiungono quelli dell'impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione.

Impresa collegata

Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, esercita un'influenza dominante in virtù di contratto o clausola statutaria, oppure controlla da sola la maggioranza dei voti in base a un accordo con altri soci. Ai dati dell'impresa si aggiungono integralmente quelli delle imprese collegate (e delle loro associate). Il collegamento sussiste anche quando si realizza tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, se le imprese operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.

Questo ultimo punto è la fonte di errore più comune: due società apparentemente indipendenti, con lo stesso socio di maggioranza e attività complementari, sono collegate e vanno sommate.

La regola dei due esercizi

I dati si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato. Se un'impresa supera le soglie (o scende sotto) in un solo esercizio, non cambia categoria: il cambiamento di status avviene solo se il superamento si ripete per due esercizi consecutivi. Per le imprese di nuova costituzione, senza bilanci approvati, i dati sono stimati in buona fede nel corso dell'esercizio.

Attenzione: la regola dei due esercizi non si applica quando il cambio di dimensione deriva da un'operazione societaria (acquisizione, fusione) che modifica i rapporti di collegamento: in quel caso la nuova dimensione vale subito.

Perché conta nei bandi

  • Ammissibilità: Nuova Sabatini, voucher camerali, Smart&Start, Fondo di garanzia e la maggior parte dei bandi regionali sono riservati alle PMI, alcuni alle sole micro e piccole (come gli assi 4 e 5 del Bando ISI INAIL).
  • Intensità: nel Regolamento (UE) 651/2014 le intensità base possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole (ad esempio per gli aiuti regionali agli investimenti dell'articolo 14). La stessa logica si ritrova nel credito ZES unica e in molti bandi FESR.
  • Adempimenti: la certificazione contabile del credito R&S ha rimborsi specifici per le imprese non soggette a revisione; le commissioni del Fondo di garanzia variano per dimensione, con esenzione per le microimprese.
  • Stabilità dell'operazione: per i fondi europei l'obbligo di mantenimento è di tre anni per le PMI contro cinque per le altre imprese.

Come procedere in pratica

  1. Ricostruire l'assetto proprietario: soci, percentuali, partecipazioni detenute, patti parasociali, amministratori comuni.
  2. Individuare le imprese associate e collegate, comprese quelle collegate tramite persone fisiche sullo stesso mercato o su mercati contigui.
  3. Raccogliere per ciascuna i dati dell'ultimo bilancio approvato: ULA, fatturato, totale di bilancio.
  4. Sommare i dati secondo le regole (proporzionale per le associate, integrale per le collegate).
  5. Verificare la regola dei due esercizi sui bilanci precedenti.
  6. Conservare il calcolo e i documenti a supporto: la dichiarazione sulla dimensione è una dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo.

La dimensione d'impresa non è un'opinione né una scelta: è il risultato di un calcolo che l'ente può rifare in qualunque momento. Documentarlo prima di ogni domanda è la migliore assicurazione contro una revoca.

Bandi filtrati per dimensione

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Fonti

#dimensione d'impresa #PMI #Raccomandazione 2003/361 #imprese collegate #ULA

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