Credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione: aliquote, spese ammissibili e certificazioni

La misura della legge 160/2019 per chi investe in R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: come si calcola e come si documenta.

Il credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è disciplinato dall'articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) e successive modifiche. A differenza dei bandi, è una misura automatica: l'impresa che sostiene spese ammissibili calcola il credito, lo indica in dichiarazione e lo utilizza in compensazione. Proprio questa automaticità richiede però una documentazione rigorosa, perché i controlli avvengono a posteriori.

Chi può beneficiarne

Il credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime contabile. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive. La fruizione è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Le quattro tipologie di attività

  • Ricerca e sviluppo: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, secondo le definizioni del Manuale di Frascati.
  • Innovazione tecnologica: attività finalizzate a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati dall'impresa (Manuale di Oslo).
  • Innovazione 4.0 e green: innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi di transizione digitale 4.0 o di transizione ecologica.
  • Design e ideazione estetica: attività di ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica e altri settori individuati dal decreto attuativo.

Aliquote e massimali per periodo

Le aliquote sono state ridotte progressivamente negli anni. Il quadro pubblicato dal Ministero:

Ricerca e sviluppo

  • fino al 2022: 20%, con massimale annuo di 4 milioni di euro;
  • dal 2023 al 2031: 10%, con massimale annuo di 5 milioni di euro.

Innovazione tecnologica

  • fino al 2023: 10%, massimale 2 milioni;
  • 2024 e 2025: 5%, massimale 2 milioni.

Innovazione 4.0 e green

  • fino al 2022: 15%, massimale 2 milioni;
  • 2023: 10%, massimale 4 milioni;
  • 2024 e 2025: 5%, massimale 4 milioni.

Design e ideazione estetica

  • fino al 2023: 10%, massimale 2 milioni;
  • 2024 e 2025: 5%, massimale 2 milioni;
  • 2026: per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è stata istituita una procedura di prenotazione entro un limite di spesa di 60 milioni di euro, con piattaforma aperta dal 7 luglio 2026 (decreto direttoriale 3 luglio 2026).

Per l'innovazione tecnologica e l'innovazione 4.0/green relative al 2026 e agli anni successivi occorre verificare nella scheda ministeriale e nelle leggi di bilancio l'eventuale proroga: al momento il quadro pubblicato copre espressamente i periodi fino al 2025, mentre la ricerca e sviluppo è disciplinata fino al 2031.

Le spese ammissibili

Le categorie di costo riconosciute, con criteri di calcolo specifici per ciascuna, sono:

  • spese di personale (ricercatori e tecnici) impiegato nelle attività, con maggiorazione per giovani ricercatori assunti a tempo indeterminato a determinate condizioni;
  • quote di ammortamento, canoni di leasing e locazione di beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti;
  • contratti di ricerca extra muros con università, enti di ricerca e altre imprese;
  • quote di ammortamento per l'acquisizione di privative industriali (solo per la R&S);
  • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività;
  • materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nei progetti.

Ogni categoria ha limiti percentuali rispetto alle altre (ad esempio consulenze e materiali entro una quota delle spese di personale) che vanno verificati nel decreto attuativo.

Gli obblighi documentali

Certificazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate alla revisione, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro.

Relazione tecnica asseverata

L'impresa deve redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività, asseverata dal responsabile aziendale dei lavori o dal responsabile del progetto e controfirmata dal rappresentante legale.

Certificazione facoltativa

Le imprese possono richiedere a soggetti iscritti all'albo dei certificatori tenuto dal Ministero una certificazione che attesti la qualificazione delle attività come ricerca, sviluppo, innovazione o design. Il Ministero gestisce l'albo e la piattaforma dedicata e ne aggiorna periodicamente l'elenco (da ultimo con decreto direttoriale del 21 maggio 2026). La certificazione, se rilasciata secondo le regole, ha effetto vincolante nei confronti dell'amministrazione finanziaria sulla qualificazione delle attività, non sul calcolo delle spese.

Come si utilizza il credito

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in quote annuali di pari importo (tre quote secondo la disciplina della legge 160/2019), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Errori frequenti

  • Qualificare come "ricerca" attività di routine o miglioramenti ordinari di prodotto, senza incertezza tecnologica.
  • Redigere la relazione tecnica a posteriori, in modo generico, senza legame con le spese rendicontate.
  • Imputare al progetto ore di personale senza timesheet o documentazione di supporto.
  • Utilizzare il credito prima della certificazione contabile.
  • Ignorare i limiti reciproci tra categorie di spesa.

In un'agevolazione automatica il controllo arriva dopo, anche a distanza di anni: la relazione tecnica e la certificazione non sono formalità ma la difesa dell'impresa in caso di verifica.

Il credito R&S nel quadro delle altre misure

Il credito d'imposta può affiancarsi a bandi regionali per la ricerca collaborativa, a misure camerali per l'innovazione e, per le startup e PMI innovative, alle agevolazioni dedicate. Nel catalogo Finanzia puoi filtrare le misure per ricerca e innovazione attive nel tuo territorio; con la registrazione il profilo dell'impresa viene confrontato automaticamente con i bandi compatibili.

Fonti

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