Equity crowdfunding: come funziona in Italia nel 2026
L’equity crowdfunding è una raccolta di capitale di rischio online. Una società offre al pubblico quote del proprio capitale sociale attraverso un portale autorizzato, e chi investe ne diventa socio a tutti gli effetti. In Italia l’operazione si svolge in più fasi: preparazione della documentazione, delibera di aumento di capitale, pubblicazione dell’offerta sul portale, raccolta delle adesioni e, se l’obiettivo minimo viene raggiunto, perfezionamento dell’aumento di capitale presso il notaio e il Registro delle Imprese. Dal 10 novembre 2021 la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503. Consob e Banca d’Italia sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori.
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In breve
- Natura dello strumento: l’investitore acquista una quota del capitale sociale e diventa socio. Non riceve ricompense o prodotti, come nel reward crowdfunding, né interessi, come nel lending crowdfunding.
- Svolgimento: la campagna richiede una fase preparatoria (business plan, valutazione, documentazione societaria), una fase di raccolta online e una fase di chiusura con l’esecuzione dell’aumento di capitale.
- Quadro normativo: si applica il Regolamento (UE) 2020/1503. Dall’11 novembre 2023 in Italia possono operare soltanto fornitori autorizzati, sotto la vigilanza di Consob e Banca d’Italia.
- Tutele per l’investitore: per ogni offerta deve essere messa a disposizione una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS), redatta in lingua italiana.
- Rischi e fiscalità: il capitale investito può andare perso, in tutto o in parte, e le quote possono risultare difficili da rivendere. Per determinati investimenti sono previste agevolazioni fiscali, a condizioni precise.
Indice
- Che cos’è l’equity crowdfunding e in cosa si distingue
- Come si svolge una campagna, fase per fase
- Quali imprese possono raccogliere capitale
- Come si investe e che cosa si riceve
- Il quadro normativo: regole europee e italiane
- Rischi, rendimenti e liquidità delle quote
- Agevolazioni fiscali per chi investe
- Equity crowdfunding e finanza agevolata: una strategia integrata
- Il punto di vista di Finanzia
- Preparare la raccolta con Finanzia
- Domande frequenti
- Fonti
Che cos’è l’equity crowdfunding e in cosa si distingue
Il crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo raccolto tramite piattaforme online. Secondo la scheda divulgativa della Banca d’Italia sul crowdfunding, le diverse forme si distinguono in base a ciò che il finanziatore riceve in cambio del proprio apporto. Nell’equity crowdfunding la controprestazione consiste in una partecipazione al capitale della società.
| Modello | Che cosa riceve chi finanzia | Natura del rapporto |
|---|---|---|
| Donation crowdfunding | Nessuna controprestazione economica | Liberalità |
| Reward crowdfunding | Un prodotto, un servizio o una ricompensa non monetaria | Rapporto di tipo commerciale |
| Lending crowdfunding | Rimborso del capitale prestato e interessi | Capitale di debito |
| Equity crowdfunding | Quote o azioni della società | Capitale di rischio, qualità di socio |
La differenza ha conseguenze concrete per entrambe le parti. Per l’impresa la raccolta non genera debito da rimborsare, ma comporta l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale. Per l’investitore il rendimento non è predeterminato e dipende dall’andamento della società. Un’analisi più dettagliata del confronto tra i due modelli più diffusi tra le startup è disponibile nella guida equity o reward crowdfunding.
Come si svolge una campagna, fase per fase
Il position paper della Consob sull’equity crowdfunding descrive un percorso che, nella prassi, si articola nelle fasi seguenti.
- Selezione del portale e primo contatto. L’impresa individua un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato e presenta il proprio progetto. Il portale valuta l’ammissibilità dell’offerta secondo i propri criteri.
- Preparazione della documentazione. Si redigono il business plan, le previsioni economico-finanziarie, la valutazione pre-money e i materiali di presentazione dell’offerta. La Commissione Europea sottolinea che un business plan solido e previsioni finanziarie chiare sono essenziali, poiché il portale effettua di norma una due diligence limitata sull’impresa.
- Adeguamento dello statuto. Gli statuti degli emittenti devono prevedere regole di corporate governance adeguate a gestire una base sociale più ampia: diritti dei soci di minoranza, clausole di co-vendita, modalità di convocazione delle assemblee.
- Delibera di aumento di capitale. L’assemblea dei soci delibera un aumento di capitale scindibile, riservato in tutto o in parte agli investitori della campagna, con indicazione dell’importo minimo e dell’importo massimo.
- Pubblicazione dell’offerta. L’offerta viene pubblicata sul portale insieme alla scheda KIIS. Da questo momento gli investitori possono aderire.
- Raccolta delle adesioni. La raccolta dura un periodo definito, di solito alcune settimane. In questa fase l’impresa svolge attività di comunicazione verso la propria rete e verso il pubblico del portale.
- Chiusura e perfezionamento. Se l’obiettivo minimo viene raggiunto, l’aumento di capitale è eseguito e iscritto presso il Registro delle Imprese, con l’intervento del notaio ove richiesto. In caso contrario le somme sono restituite agli investitori.
Nel complesso, dal primo contatto con il portale alla chiusura dell’operazione trascorrono in genere alcuni mesi. La parte più impegnativa è quasi sempre la fase preparatoria, più che la raccolta vera e propria.
Quali imprese possono raccogliere capitale
Il ricorso all’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia per le startup innovative ed è stato progressivamente esteso alle PMI innovative e poi alle PMI in generale. Con l’entrata in vigore della disciplina europea, possono raccogliere capitale tramite portale autorizzato le società che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503. Le condizioni di ammissione e i limiti di importo vanno verificati sul testo vigente e presso il portale prescelto.
Sono ammesse sia le società per azioni sia le società a responsabilità limitata. Per le s.r.l., il Regolamento Consob sul crowdfunding impone al portale di indicare l’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote e le modalità con cui l’investitore può scegliere il regime applicabile.
Per le imprese che intendono qualificarsi come startup innovative, e accedere così alle agevolazioni previste per questa categoria, è opportuno verificare in anticipo il possesso dei requisiti della startup innovativa. La qualifica incide infatti sul trattamento fiscale riconosciuto agli investitori e sulla capacità di attrarre adesioni.
Sotto il profilo informativo, la società emittente deve fornire, tramite il portale, le informazioni necessarie alla redazione della scheda KIIS:
- descrizione dell’emittente e del progetto da finanziare;
- caratteristiche dell’offerta, importo obiettivo e termine della raccolta;
- principali rischi connessi all’emittente e all’investimento;
- diritti connessi agli strumenti offerti;
- costi e oneri a carico dell’investitore.
Come si investe e che cosa si riceve
L’investitore si registra sul portale, completa il profilo e sceglie l’offerta. Versa quindi la somma con cui acquista una quota del capitale dell’impresa, diventandone socio, come indicato dalla Banca d’Italia. I versamenti transitano attraverso il canale bancario o un intermediario autorizzato, secondo le modalità indicate dal portale.
In cambio dell’investimento il socio ottiene:
- diritti patrimoniali: partecipazione agli eventuali utili distribuiti e al valore della società in caso di cessione o di liquidazione;
- diritti amministrativi: nei limiti previsti dallo statuto e dalla categoria di quote o azioni sottoscritte, ad esempio il diritto di voto e di informazione;
- tutele statutarie: clausole a protezione delle minoranze, quando previste, come il diritto di co-vendita in caso di cessione del controllo.
Il quadro europeo prevede inoltre tutele specifiche per gli investitori non professionali, tra cui verifiche preliminari sulle conoscenze in materia di investimenti. Le modalità applicate da ciascun fornitore sono illustrate sul portale prima dell’adesione.
Il quadro normativo: regole europee e italiane
La disciplina vigente si fonda su una cornice europea uniforme, integrata dalla regolamentazione nazionale. I riferimenti principali sono i seguenti.
- Regolamento (UE) 2020/1503: si applica dal 10 novembre 2021 e disciplina i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
- Regime transitorio concluso: secondo la comunicazione congiunta Consob e Banca d’Italia, dall’11 novembre 2023 in Italia possono operare soltanto fornitori autorizzati ai sensi del Regolamento europeo.
- Autorità competenti: Consob e Banca d’Italia sono state designate per l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori.
- Regolamento Consob n. 22720 del 2023: stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di rendere disponibile agli investitori e alla Consob la scheda KIIS in lingua italiana. Prevede inoltre che le comunicazioni di marketing indichino in modo corretto i rischi, compreso quello di perdita totale o parziale del capitale, senza minimizzarli o oscurarli.
- Orientamenti di vigilanza: la Banca d’Italia, nei propri orientamenti in materia di fornitori di servizi di crowdfunding, indica che i fornitori devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi e dei controlli proporzionato alla propria dimensione e complessità operativa.
Prima di aderire a un’offerta, o di affidare una campagna a un portale, è buona prassi verificare che il fornitore figuri tra i soggetti autorizzati consultando i registri pubblicati dalle autorità di vigilanza.
Rischi, rendimenti e liquidità delle quote
L’equity crowdfunding è un investimento in capitale di rischio e va affrontato con la consapevolezza propria di questa categoria di strumenti. La Banca d’Italia individua tre profili principali:
- rischio di perdita: in caso di fallimento della società la somma investita può andare interamente perduta;
- incertezza dei rendimenti: anche in caso di successo la società non è tenuta a distribuire dividendi, e molte imprese in crescita reinvestono gli utili;
- liquidità limitata: in assenza di un mercato organizzato, trovare acquirenti per le quote può risultare molto difficile.
Il rendimento si realizza principalmente in occasione di eventi straordinari, come la cessione della società a un operatore industriale, l’ingresso di un fondo che acquista le partecipazioni o la quotazione. Si tratta quindi di un investimento con un orizzonte temporale lungo. Una gestione prudente prevede di destinarvi solo una parte del patrimonio e di diversificare su più offerte. Chi valuta importi rilevanti in rapporto ai propri risparmi dovrebbe confrontarsi preventivamente con un consulente finanziario abilitato.
L’ingresso di un numero elevato di soci produce effetti anche sulla vita societaria. La Commissione Europea osserva che una base di investitori ampia e diversificata può porre questioni complesse di responsabilità, e che la scarsa conoscenza dei diritti degli investitori può generare criticità. Per l’impresa diventa quindi rilevante organizzare in modo ordinato le comunicazioni con i soci, a partire dalla convocazione dell’assemblea via PEC, che consente di documentare termini e avvenuta ricezione.

Agevolazioni fiscali per chi investe
L’ordinamento italiano riconosce benefici fiscali a chi investe nel capitale di startup e PMI innovative, anche attraverso portali di equity crowdfunding, a condizioni definite dalla normativa di riferimento. Tra i chiarimenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate si segnalano i seguenti.
- Con la risposta a interpello n. 29 del 2026, l’Agenzia ha esaminato la posizione dei contribuenti in regime forfetario. La detrazione IRPEF non è fruibile da chi possiede esclusivamente redditi soggetti a imposta sostitutiva. Per i contribuenti incapienti rispetto all’IRPEF lorda, l’eccedenza può essere utilizzata come credito d’imposta, in dichiarazione o in compensazione, anche dell’imposta sostitutiva.
- La circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 precisa che le agevolazioni non si applicano agli investimenti in imprese in difficoltà né in determinati settori esclusi dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Aliquote, massimali e periodo minimo di detenzione della partecipazione sono stabiliti dalle norme vigenti nell’anno dell’investimento. Prima di aderire è opportuno verificarli con il proprio commercialista, anche per valutare come il beneficio si coordina con la propria situazione reddituale.
Accanto alle agevolazioni per le persone fisiche esistono misure rivolte agli investitori professionali, come lo sportello per il credito d’imposta riservato a incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale delle startup innovative.
Equity crowdfunding e finanza agevolata: una strategia integrata
Per molte imprese la raccolta presso il pubblico è più efficace se inserita in una pianificazione finanziaria che comprende anche gli strumenti pubblici. Le combinazioni più frequenti sono le seguenti.
- Effetto leva: un aumento di capitale rafforza il patrimonio netto e può facilitare l’accesso a finanziamenti agevolati che richiedono una quota di cofinanziamento a carico dell’impresa, come Smart&Start Italia per le startup innovative.
- Credibilità verso gli investitori: l’ammissione a un bando competitivo, ad esempio nel percorso dell’EIC Accelerator, rappresenta un elemento di validazione utile nella presentazione dell’offerta.
- Diversificazione delle fonti: la campagna può affiancare business angel, fondi e contributi pubblici. Il quadro delle opzioni disponibili è descritto nella guida su come trovare investitori per startup.
In questa prospettiva, il calendario della campagna va coordinato con le scadenze dei bandi e con i tempi di erogazione delle agevolazioni.
Il punto di vista di Finanzia
Nella nostra esperienza, l’esito di una campagna di equity crowdfunding si decide in larga parte prima della pubblicazione dell’offerta. Un business plan coerente, una valutazione sostenibile, uno statuto adeguato a una base sociale ampia e una documentazione ordinata sono gli elementi che gli investitori esaminano con maggiore attenzione.
Riteniamo inoltre che la raccolta di capitale non vada considerata isolatamente. Una startup che ottiene risorse dal pubblico e, nello stesso periodo, accede a un finanziamento agevolato o a un contributo compatibile con il proprio profilo dispone di una struttura finanziaria più solida e di argomenti più convincenti verso i futuri soci.
Per questo abbiamo integrato nella stessa piattaforma il matching automatico tra profilo aziendale e bandi, la gestione di candidature e documenti e una vetrina dedicata alle startup verso investitori e crowdfunding. L’obiettivo è consentire all’impresa di pianificare le diverse fonti di finanziamento in un unico spazio di lavoro, con il supporto dei nostri consulenti esperti.
Ufficio
Preparare la raccolta con Finanzia
Le startup che intendono raccogliere capitale possono utilizzare la sezione vetrina per investitori e crowdfunding di Finanzia, che permette di presentare il progetto ai potenziali investitori. Le startup innovative possono accedere con l’account gratuito dedicato. Per le imprese è disponibile il Piano Impresa, a 20 € al mese, che comprende il matching automatico con i bandi compatibili in base a partita IVA, codice ATECO e obiettivi di investimento, gli avvisi sui nuovi bandi e la gestione documentale.

I commercialisti che assistono clienti interessati alla raccolta di capitale o alle agevolazioni possono gestire più posizioni, monitorare le scadenze e condividere documenti tramite l’account Studio professionale.
Domande frequenti
Quanto si può investire in una campagna di equity crowdfunding?
L’importo minimo è fissato da ciascuna offerta e può essere contenuto. Il quadro europeo prevede tutele specifiche per gli investitori non professionali, illustrate dal portale prima dell’adesione. In ogni caso è prudente destinare all’equity crowdfunding solo una parte del patrimonio che si è disposti a vincolare a lungo termine.
Che cosa succede se la campagna non raggiunge l’obiettivo minimo?
Se l’obiettivo minimo non viene raggiunto entro il termine stabilito, l’offerta non si perfeziona e le somme versate sono restituite agli investitori secondo le modalità indicate dal portale. L’aumento di capitale scindibile viene eseguito soltanto al raggiungimento della soglia prevista.
Si possono rivendere le quote acquistate?
La cessione è possibile nei limiti dello statuto, ma in assenza di un mercato organizzato trovare un acquirente può risultare difficile. Il realizzo avviene più frequentemente in occasione di operazioni straordinarie, come la cessione della società o l’ingresso di nuovi investitori istituzionali.
Come si verifica che un portale sia autorizzato?
Dall’11 novembre 2023 in Italia possono operare solo i fornitori autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503. L’autorizzazione può essere verificata nei registri pubblicati dalla Consob e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Anche una s.r.l. può lanciare una campagna?
Sì, possono raccogliere capitale tramite portale sia le società per azioni sia le società a responsabilità limitata. Per le s.r.l. il portale deve indicare l’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote e le modalità per scegliere il regime applicabile.
Fonti
- Banca d’Italia, L’economia per tutti: Crowdfunding
- Consob, position paper sull’equity crowdfunding
- Consob, Regolamento sul crowdfunding n. 22720/2023
- Consob e Banca d’Italia, comunicazione del 21 ottobre 2022
- Banca d’Italia, orientamenti di vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding
- Commissione Europea, guida al crowdfunding (EN)
- Commissione Europea, guida al crowdfunding (IT)
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 29/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014
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